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Protocollo
per lutilizzo del marchio
Metodo Ganimede®
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Molte
Aziende vinicole hanno constatato come i loro vini prodotti con Metodo
Ganimede® abbiano particolari caratteristiche qualitative
sempre riconoscibili e di grande pregio. Ganimede srl ha creato
il marchio Metodo Ganimede® per tutte quelle Aziende che
vogliano rendere nota al consumatore finale la lavorazione del proprio
vino in fermentatori brevettati Ganimede® e dunque le relative
caratteristiche qualitative in essi riscontrabili.
Seriamente intenzionata ad una puntuale e severa tutela della qualità
Ganimede® e di tutti coloro che in questi anni hanno creduto
in questo rivoluzionario sistema, Ganimede srl pubblica di seguito
il protocollo dintesa che regolamenterà lutilizzo
del marchio Metodo Ganimede® da parte delle aziende che
ne otterranno lutilizzo, a garanzia di serietà e collaborazione
costruttiva.
PREMESSE
A) Il marchio Metodo Ganimede® nasce con il preciso
intento di divulgare, promuovere e salvaguardare le caratteristiche
qualitative specifiche dei vini prodotti con l'innovativo sistema
di fermentazione brevettato Ganimede® (brevetto italiano
n. 01295976, concesso in data 28/05/99). Il suo utilizzo si intenderà
sempre destinato a tali scopi e vincolato a regole di serietà,
rigore e trasparenza per garantire in primo luogo il consumatore finale
che deve poter riconoscere e apprezzare le caratteristiche qualitative
di un vino a marchio Metodo Ganimede®.
B) Ganimede s.r.l. è lunica entità a poter
concedere la licenza del marchio Metodo Ganimede®
secondo il proprio insindacabile parere. Ganimede® è
un marchio registrato (domanda depositata in Italia il 18/11/97 col
n. VR97C000471 e divenuta Marchio col n. 808563 in data 16/03/00;
Marchio Comunitario n. 001110048 registrato in data 14/04/00). A tutela
di consumatori e produttori, Ganimede s.r.l. vigilerà sul corretto
utilizzo del marchio Metodo Ganimede® e si riserva di intraprendere
azione legale nei confronti di tutti coloro che, attraverso comportamenti
non consoni, portino discredito al marchio Metodo Ganimede®,
alla ditta Ganimede s.r.l. o al brevetto Ganimede®.
C) L'Azienda interessata ad ottenere la licenza per l'utilizzo
del marchio Metodo Ganimede® deve essere in regolare possesso
di almeno n.01 fermentatori brevettati Ganimede®.
PROTOCOLLO DINTESA:
1) PREMESSE.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo
d'intesa.
2) OGGETTO DELLA LICENZA.
Ganimede s.r.l. concede all'Azienda richiedente, di utilizzare il
marchio Metodo Ganimede®, limitatamente ed esclusivamente
ai fini indicati al punto A e con le modalità indicate e le
condizioni richieste dal protocollo d'intesa.
3) CONDIZIONI.
Possono riportare il marchio Metodo Ganimede® solo le bottiglie
contenenti almeno l'85% di vino prodotto con tecnologia Ganimede®,
pertanto l'Azienda richiedente si impegna ad utilizzare il marchio
Metodo Ganimede® solamente su bottiglie contenenti almeno
la suddetta percentuale minima di vino prodotto con tecnologia Ganimede®;
inoltre si impegna a far sì che tali vini siano in linea con
gli elevati standard qualitativi ottenibili attraverso la tecnologia
Ganimede® (vini caratterizzati da una particolare morbidezza,
finezza ed eleganza), di conseguenza l'Azienda richiedente si impegna
a non utilizzare il marchio Metodo Ganimede® su vini ottenuti
da uve di bassa o mediocre qualità.
4) ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ.
L'Azienda richiedente concede alla Ganimede s.r.l. il diritto di eseguire
controlli a campione dei vini candidati ad ottenere il marchio
Metodo Ganimede®, nonché sui vini già in possesso
di marchio Metodo Ganimede® senza alcun preavviso, al fine
di garantire il mantenimento costante nel tempo degli standard qualitativi
richiesti, pena la revoca del diritto all'utilizzo del marchio Metodo
Ganimede®. Tali campioni verranno forniti a titolo gratuito
dall'Azienda richiedente. Il controllo della qualità dei prodotti
potrà essere effettuato in qualsiasi momento da Ganimede s.r.l.
per mezzo di una persona di sua fi ducia.
5) RISOLUZIONE DI DIRITTO.
5.1 Ganimede s.r.l. si riserva il diritto di rivalutare ogni
anno la sussistenza all'interno dell'Azienda richiedente delle condizioni
di trasparenza che permettano in primo luogo di verificare l'effettiva
presenza di prodotto Ganimede® nelle percentuali minime
richieste. A tal fine l'Azienda richiedente si impegna a compilare
ed inviare alla Ganimede s.r.l degli appositi moduli dove indicherà
in particolare il quantitativo in ettolitri dei vini ottenuti con
Metodo Ganimede® e il relativo lotto di produzione.
5.2 Il presente contratto sarà risolto di diritto, risultando
sufficiente a tal fine la semplice dichiarazione espressa dalla Ganimede
s.r.l. e rivolta allAzienda richiedente, nei casi di mancato
invio o di falsa o inesatta compilazione dei moduli oppure nel caso
di mancanza di un regolare possesso di almeno un fermentatore brevettato
Ganimede®.
6) REVOCA.
Ganimede s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di revocare il
diritto all'utilizzo del marchio Metodo Ganimede® in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso qualora rilevi un errato o improprio
utilizzo del marchio Metodo Ganimede® da parte dell'Azienda
richiedente, che possa ledere l'immagine della Ganimede s.r.l., la
credibilità del marchio Metodo Ganimede® o il prestigio
del proprio sistema di fermentazione brevettato Ganimede®,
in contrasto con i presupposti di cui al punto A.
7)RIPRODUZIONE DEL MARCHIO.
Il marchio Metodo Ganimede® andrà sempre riprodotto
secondo la grafica depositata presso laGanimede s.r.l. Per consentire
all'Azienda richiedente di armonizzare l'inserimento del marchio Metodo
Ganimede® con la propria immagine grafica, Ganimede s.r.l.
lascia libertà di scelta per quanto riguarda il colore, la
dimensione e il posizionamento sulla bottiglia (su etichetta, capsula,
retro etichetta) purché nel rispetto dei criteri logici di
chiara leggibilità e non removibilità.
Le modalità di riproduzione del marchio Metodo Ganimede®
andranno comunque sempre sottoposte preventivamente per accettazione
all'attenzione della Ganimede s.r.l., che fornirà adeguato
supporto digitale.
8) REGISTRO.
Ganimede s.r.l. inserirà il nominativo dell'Azienda richiedente
in un registro contenente i nominativi di tutte le aziende licenziatarie
del marchio Metodo Ganimede®, istituito presso la propria
sede in Spilimbergo.
9) PROMOZIONE.
Ganimede s.r.l. si impegna nella divulgazione dei presupposti di qualità
che sono alla base del marchio Metodo Ganimede® e nella
conseguente promozione delle Aziende a cui verrà concesso l'utilizzo
del marchio Metodo Ganimede®: con l'accettazione del presente
contratto, l'Azienda richiedente accorda alla Ganimede s.r.l. il diritto
all'utilizzo del proprio nome e marchio nelle manifestazioni, pubblicazioni,
presentazioni, degustazioni e iniziative similari organizzate per
tali scopi.
10) DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto è valido per 3 anni dalla data della
sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno
in anno qualora, prima della scadenza dell'anno, la parte che intende
recedere dallo stesso non ne abbia dato notizia all'altra parte, per
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso
di un mese.
11) CESSAZIONE DEL CONTRATTO.
In caso di recesso di una delle parti dal contratto o di termine dello
stesso, l'Azienda richiedente si impegna a cessare immediatamente
l'utilizzo del marchio Metodo Ganimede®, fermo il suo diritto
a provvedere allo smaltimento dei prodotti già marchiati e
giacenti presso di sé.
12) MODIFICHE AL CONTRATTO.
Le modifiche aggiunte a questo contratto sono valide solo qualora
vengano confermate da entrambe le parti mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
13) SUCCESSIONE DEL CONTRATTO.
Le stipulazioni in base al contratto sono impegnative anche per i
successori legali delle parti contraenti.
14)CLAUSOLA ARBITRALE.
14.1 Il presente accordo è sottoposto per volontà
delle parti alla Legge Italiana. Foro competente per eventuali controversie,
il Tribunale o la Camera di Commercio di Pordenone.
14.2 Per ogni controversia nascente dall'applicazione del presente
contratto le parti faranno ricorso ad un collegio arbitrale composto
da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il
terzo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo
questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
Tale protocollo ha valore di comunicazione promozionale.
Chiunque fosse interessato o volesse ulteriori informazioni riguardo
al Protocollo d'Intesa, deve contattare la Ganimede s.r.l.
(tel. +39 0427 926130 - fax +39 0427 926598 - info@ganimede.com).
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