...tutto ciò che avreste voluto sapere sull'innovativo fermentatore brevettato Ganimede® e non avete mai osato chiedere...
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Ganimede: il fermentatore innovativo
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Protocollo per l’utilizzo del marchio “Metodo Ganimede®

Molte Aziende vinicole hanno constatato come i loro vini prodotti con Metodo Ganimede® abbiano particolari caratteristiche qualitative sempre riconoscibili e di grande pregio. Ganimede srl ha creato il marchio Metodo Ganimede® per tutte quelle Aziende che vogliano rendere nota al consumatore finale la lavorazione del proprio vino in fermentatori brevettati Ganimede® e dunque le relative caratteristiche qualitative in essi riscontrabili.
Seriamente intenzionata ad una puntuale e severa tutela della qualità Ganimede® e di tutti coloro che in questi anni hanno creduto in questo rivoluzionario sistema, Ganimede srl pubblica di seguito il protocollo d’intesa che regolamenterà l’utilizzo del marchio Metodo Ganimede® da parte delle aziende che ne otterranno l’utilizzo, a garanzia di serietà e collaborazione costruttiva.

PREMESSE

A) Il marchio Metodo Ganimede® nasce con il preciso intento di divulgare, promuovere e salvaguardare le caratteristiche qualitative specifiche dei vini prodotti con l'innovativo sistema di fermentazione brevettato Ganimede® (brevetto italiano n. 01295976, concesso in data 28/05/99). Il suo utilizzo si intenderà sempre destinato a tali scopi e vincolato a regole di serietà, rigore e trasparenza per garantire in primo luogo il consumatore finale che deve poter riconoscere e apprezzare le caratteristiche qualitative di un vino a marchio Metodo Ganimede®.

B) Ganimede s.r.l. è l’unica entità a poter concedere la licenza del marchio Metodo Ganimede®
secondo il proprio insindacabile parere. Ganimede® è un marchio registrato (domanda depositata in Italia il 18/11/97 col n. VR97C000471 e divenuta Marchio col n. 808563 in data 16/03/00; Marchio Comunitario n. 001110048 registrato in data 14/04/00). A tutela di consumatori e produttori, Ganimede s.r.l. vigilerà sul corretto utilizzo del marchio Metodo Ganimede® e si riserva di intraprendere azione legale nei confronti di tutti coloro che, attraverso comportamenti non consoni, portino discredito al marchio Metodo Ganimede®, alla ditta Ganimede s.r.l. o al brevetto Ganimede®.

C) L'Azienda interessata ad ottenere la licenza per l'utilizzo del marchio Metodo Ganimede® deve essere in regolare possesso di almeno n.01 fermentatori brevettati Ganimede®.

PROTOCOLLO D’INTESA:

1) PREMESSE.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'’intesa.

2) OGGETTO DELLA LICENZA.
Ganimede s.r.l. concede all'Azienda richiedente, di utilizzare il marchio Metodo Ganimede®, limitatamente ed esclusivamente ai fini indicati al punto A e con le modalità indicate e le condizioni richieste dal protocollo d'intesa.

3) CONDIZIONI.
Possono riportare il marchio Metodo Ganimede® solo le bottiglie contenenti almeno l'85% di vino prodotto con tecnologia Ganimede®, pertanto l'Azienda richiedente si impegna ad utilizzare il marchio Metodo Ganimede® solamente su bottiglie contenenti almeno la suddetta percentuale minima di vino prodotto con tecnologia Ganimede®; inoltre si impegna a far sì che tali vini siano in linea con gli elevati standard qualitativi ottenibili attraverso la tecnologia Ganimede® (vini caratterizzati da una particolare morbidezza, finezza ed eleganza), di conseguenza l'Azienda richiedente si impegna a non utilizzare il marchio Metodo Ganimede® su vini ottenuti da uve di bassa o mediocre qualità.

4) ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ.
L'Azienda richiedente concede alla Ganimede s.r.l. il diritto di eseguire controlli a campione dei vini candidati ad ottenere il marchio Metodo Ganimede®, nonché sui vini già in possesso di marchio Metodo Ganimede® senza alcun preavviso, al fine di garantire il mantenimento costante nel tempo degli standard qualitativi richiesti, pena la revoca del diritto all'utilizzo del marchio Metodo Ganimede®. Tali campioni verranno forniti a titolo gratuito dall'Azienda richiedente. Il controllo della qualità dei prodotti potrà essere effettuato in qualsiasi momento da Ganimede s.r.l. per mezzo di una persona di sua fi ducia.

5) RISOLUZIONE DI DIRITTO.
5.1 Ganimede s.r.l. si riserva il diritto di rivalutare ogni anno la sussistenza all'interno dell'Azienda richiedente delle condizioni di trasparenza che permettano in primo luogo di verificare l'effettiva presenza di prodotto Ganimede® nelle percentuali minime richieste. A tal fine l'Azienda richiedente si impegna a compilare ed inviare alla Ganimede s.r.l degli appositi moduli dove indicherà in particolare il quantitativo in ettolitri dei vini ottenuti con Metodo Ganimede® e il relativo lotto di produzione.
5.2 Il presente contratto sarà risolto di diritto, risultando sufficiente a tal fine la semplice dichiarazione espressa dalla Ganimede s.r.l. e rivolta all’Azienda richiedente, nei casi di mancato invio o di falsa o inesatta compilazione dei moduli oppure nel caso di mancanza di un regolare possesso di almeno un fermentatore brevettato Ganimede®.

6) REVOCA.
Ganimede s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di revocare il diritto all'utilizzo del marchio Metodo Ganimede® in qualsiasi momento e senza alcun preavviso qualora rilevi un errato o improprio utilizzo del marchio Metodo Ganimede® da parte dell'Azienda richiedente, che possa ledere l'immagine della Ganimede s.r.l., la credibilità del marchio Metodo Ganimede® o il prestigio del proprio sistema di fermentazione brevettato Ganimede®, in contrasto con i presupposti di cui al punto A.

7)RIPRODUZIONE DEL MARCHIO.
Il marchio Metodo Ganimede® andrà sempre riprodotto secondo la grafica depositata presso laGanimede s.r.l. Per consentire all'Azienda richiedente di armonizzare l'inserimento del marchio Metodo Ganimede® con la propria immagine grafica, Ganimede s.r.l. lascia libertà di scelta per quanto riguarda il colore, la dimensione e il posizionamento sulla bottiglia (su etichetta, capsula, retro etichetta) purché nel rispetto dei criteri logici di chiara leggibilità e non removibilità.
Le modalità di riproduzione del marchio Metodo Ganimede® andranno comunque sempre sottoposte preventivamente per accettazione all'attenzione della Ganimede s.r.l., che fornirà adeguato supporto digitale.

8) REGISTRO.
Ganimede s.r.l. inserirà il nominativo dell'Azienda richiedente in un registro contenente i nominativi di tutte le aziende licenziatarie del marchio Metodo Ganimede®, istituito presso la propria sede in Spilimbergo.

9) PROMOZIONE.
Ganimede s.r.l. si impegna nella divulgazione dei presupposti di qualità che sono alla base del marchio Metodo Ganimede® e nella conseguente promozione delle Aziende a cui verrà concesso l'utilizzo del marchio Metodo Ganimede®: con l'accettazione del presente contratto, l'Azienda richiedente accorda alla Ganimede s.r.l. il diritto all'utilizzo del proprio nome e marchio nelle manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni, degustazioni e iniziative similari organizzate per tali scopi.

10) DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto è valido per 3 anni dalla data della sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora, prima della scadenza dell'anno, la parte che intende recedere dallo stesso non ne abbia dato notizia all'altra parte, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di un mese.

11) CESSAZIONE DEL CONTRATTO.
In caso di recesso di una delle parti dal contratto o di termine dello stesso, l'Azienda richiedente si impegna a cessare immediatamente l'utilizzo del marchio Metodo Ganimede®, fermo il suo diritto a provvedere allo smaltimento dei prodotti già marchiati e giacenti presso di sé.

12) MODIFICHE AL CONTRATTO.
Le modifiche aggiunte a questo contratto sono valide solo qualora vengano confermate da entrambe le parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

13) SUCCESSIONE DEL CONTRATTO.
Le stipulazioni in base al contratto sono impegnative anche per i successori legali delle parti contraenti.

14)CLAUSOLA ARBITRALE.
14.1 Il presente accordo è sottoposto per volontà delle parti alla Legge Italiana. Foro competente per eventuali controversie, il Tribunale o la Camera di Commercio di Pordenone.
14.2 Per ogni controversia nascente dall'applicazione del presente contratto le parti faranno ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

Tale protocollo ha valore di comunicazione promozionale.
Chiunque fosse interessato o volesse ulteriori informazioni riguardo al Protocollo d'Intesa, deve contattare la Ganimede s.r.l.
(tel. +39 0427 926130 - fax +39 0427 926598 - info@ganimede.com).


 
 
 
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